Telecamere in condominio: cosa è lecito riprendere
Con l'ordinanza n. 2181 del 2 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito quando l'installazione di telecamere di sorveglianza nelle parti comuni di un edificio è legittima. Il criterio decisivo non è il luogo di installazione del dispositivo, ma ciò che viene effettivamente ripreso.

Secondo la Suprema Corte, non vi è violazione della privacy - né è necessario il consenso degli altri comproprietari - quando la telecamera inquadra esclusivamente la porta di ingresso dell'appartamento di chi l'ha installata, senza riprendere spazi comuni o persone estranee.

Il caso riguardava due sorelle comproprietarie dello stesso immobile. Una di esse aveva installato due telecamere, una su area comune e una su area di proprietà esclusiva. La ricorrente sosteneva che le riprese violassero la sua riservatezza, ma i giudici di merito, sulla base di una consulenza tecnica, hanno accertato che le telecamere erano fisse e orientate solo verso gli ingressi dell'abitazione della proprietaria, nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità indicati dal Garante per la privacy.

La Cassazione ha confermato tali conclusioni, respingendo il ricorso.

In sintesi, la sentenza ribadisce che la sicurezza personale può giustificare l'installazione di telecamere, purché non si invada la sfera privata altrui e non si limiti il diritto degli altri condomini a godere delle parti comuni.