ll coniuge che, nel corso del matrimonio, abbia sostenuto a proprie spese interventi di miglioramento o di ampliamento su un immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, destinato a casa familiare o comunque al godimento del nucleo familiare, non acquista alcun diritto reale di possesso o di compossesso sul bene. Egli è titolare esclusivamente di un diritto personale di godimento, riconducibile alla sua qualità di componente della famiglia fondato sull'esistenza del vincolo familiare.
Ne consegue che al coniuge autore delle migliorie non spetta alcuna indennità, né il rimborso delle spese sostenute, né, tantomeno, un diritto di ritenzione sull'immobile.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione II civile (ordinanza n. 28443 /2025).